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DIRITTI FONDAMENTALI E GIUSTIZIA: GIUSTIZIA PENALE (2007-2013) PDF Stampa E-mail
Il programma specifico "Giustizia penale" è parte del programma generale su diritti fondamentali e giustizia. e mira a contribuire al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:
a) promuovere la cooperazione giudiziaria, al fine di contribuire alla creazione di un autentico spazio europeo di giustizia in materia penale, basato sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci;
b) promuovere la compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri nella misura necessaria per migliorare la cooperazione giudiziaria. Promuovere la riduzione degli attuali ostacoli giuridici al buon funzionamento della cooperazione giudiziaria al fine di rafforzare il coordinamento delle indagini e di aumentare la compatibilità dei sistemi giudiziari vigenti negli Stati membri con l'Unione europea per dare seguito adeguato alle indagini delle autorità di contrasto degli Stati membri;
c) migliorare i contatti e lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra le autorità legislative, giudiziarie e amministrative e i professionisti legali (avvocati e altri professionisti coinvolti nei lavori giudiziari) e promuovere la formazione dei magistrati, al fine di accrescere la fiducia
reciproca;
d) accrescere ulteriormente la fiducia reciproca, al fine di garantire la tutela dei diritti delle vittime e degli imputati.
Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche comunitarie e specificamente alla creazione di uno spazio giudiziario.

Obiettivi specifici
Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici:
a) promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale allo scopo di:
i) promuovere il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze;
ii) eliminare gli ostacoli creati dalle disparità esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri e promuovere il
necessario ravvicinamento del diritto penale sostanziale concernente le forme gravi di criminalità, in particolare quelle con dimensioni transfrontaliere;
iii) accrescere ulteriormente l'introduzione di norme minime relative ad aspetti del diritto processuale penale ai fini della promozione degli aspetti pratici della cooperazione giudiziaria;
iv) garantire una corretta amministrazione della giustizia, evitando i conflitti di giurisdizione;
v) migliorare lo scambio di informazioni, attraverso l'uso di sistemi informatizzati, in particolare di quelle estratte dai casellari giudiziari nazionali;
vi) promuovere i diritti degli imputati e l’assistenza sociale e giudiziaria alle vittime;
vii) incoraggiare gli Stati membri a intensificare la cooperazione con Eurojust nella lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e altre forme gravi di criminalità;
viii) promuovere misure volte ad un'effettiva risocializzazione delle persone che hanno commesso reati, in particolare dei minorenni autori di reati;
b) migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri in materia penale e promuovere e potenziare la creazione di reti, la cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, dell’esperienza e delle migliori prassi;
c) assicurare che gli strumenti dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale trovino regolare attuazione, siano concretamente e correttamente applicati nonché valutati;
d) migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l’accesso alla giustizia;
e) promuovere la formazione in diritto comunitario e dell'Unione per i magistrati, gli avvocati e gli altri professionisti coinvolti nei lavori giudiziari;
f) valutare le condizioni generali necessarie per sviluppare la fiducia reciproca, migliorando la comprensione reciproca tra le autorità giudiziarie e i vari ordinamenti giuridici, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle politiche dell'UE nel settore della giustizia;
g) sviluppare e realizzare un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari e sostenere gli studi per istituire altri tipi di scambio di informazioni.

Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici il programma sostiene, alle condizioni stabilite dal programma di lavoro annuale, i seguenti tipi di azione:
a) azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, elaborazione e realizzazione di progetti specifici come la creazione di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sui casellari giudiziari, sondaggi e inchieste, elaborazione di indicatori e metodologie comuni, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di siti web, preparazione e diffusione di materiale d’informazione, supporto e sviluppo di reti di esperti
nazionali, attività di analisi, di controllo e di valutazione; o
b) progetti transnazionali specifici di interesse per l'Unione presentati da almeno due Stati membri o da almeno uno Stato membro ed un altro paese, che può essere un paese aderente o un paese candidato, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; o
c) sostegno alle attività di organizzazioni non governative o di altri enti che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; o
d) una sovvenzione di funzionamento destinata a cofinanziare le spese sostenute per il programma di lavoro permanente della rete europea di formazione giudiziaria, il cui obiettivo è quello di servire l’interesse europeo generale nel settore della formazione dei magistrati;
e) progetti nazionali all'interno degli Stati membri che
i) preparino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione (misure di avviamento);
ii) integrino progetti transnazionali e/o azioni dell'Unione (misure complementari);
iii) contribuiscano ad elaborare metodi e/o tecnologie innovativi con un potenziale di trasferibilità verso azioni a livello dell'Unione, o elaborino tali metodi e tecnologie al fine di trasferirli ad altri Stati membri e/o altri paesi, che possono essere paesi aderenti o paesi candidati.
Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a) sovvenzioni;
b) contratti di appalto pubblico.
Le sovvenzioni comunitarie sono di norma concesse in seguito ad inviti a presentare proposte, tranne in casi d’urgenza, eccezionali e debitamente giustificati, o se le caratteristiche del beneficiario non lasciano altra scelta per un’azione determinata e sono erogate in forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni.
Il programma di lavoro annuale fissa il tasso minimo della spesa annuale da destinare alle sovvenzioni. Esso è almeno del 65 %.
Il tasso massimo di cofinanziamento dei costi dei progetti è specificato nel programma di lavoro annuale.
Sono inoltre previste spese destinate a misure di accompagnamento, attraverso contratti di appalto pubblico; in tal caso i fondi comunitari finanziano l’acquisto di beni e servizi. Sono finanziate, tra l’altro, le spese di informazione e comunicazione , preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.

DESTINATARI
    
Il programma è diretto, tra l’altro, agli operatori della giustizia, ai rappresentanti dei servizi di assistenza alle vittime e ad altri professionisti coinvolti nei lavori giudiziari, alle autorità nazionali e ai cittadini dell’Unione in generale. L’accesso al programma è aperto alle istituzioni e alle
organizzazioni pubbliche o private, comprese le organizzazioni professionali, le università, gli istituti di ricerca e gli istituti di formazione /specializzazione giuridica e giudiziaria per gli operatori della giustizia e le organizzazioni non governative degli Stati membri. Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro hanno accesso alle sovvenzioni soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o statali. Per "operatori della giustizia" si intendono, tra l’altro, i giudici, i magistrati delle procure, gli avvocati, i procuratori legali, i funzionari ministeriali, gli ausiliari di giustizia, gli ufficiali giudiziari, gli interpreti presso i tribunali e altri prefessionisti coinvolti nei lavori giudiziari in campo penale. I progetti transnazionali non possono essere presentati da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, che però possono partecipare in qualità di partner.
 
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