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PERICLE (2002-2013) PDF Stampa E-mail

 "Pericle" è un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria, che sostiene e integra le iniziative avviate dagli Stati Membri e i programmi esistenti o da istituire per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria. Esso mira, prioritariamente, ad assicurare la convergenza del contenuto delle azioni allo scopo di garantire, in base ad una riflessione sulle migliori pratiche, un grado di protezione equivalente a partire dalla particolarità delle tradizioni di ogni Stato Membro.Esso intende inglobare, in particolare:

    * un obiettivo di sensibilizzazione del personale direttamente interessato alla dimensione comunitaria della nuova divisa (anche in quanto moneta sia di riserva sia per le transazioni internazionali);
    * un obiettivo di catalizzatore allo scopo di favorire, attraverso varie azioni appropriate, come tirocini, seminari specializzati o la partecipazione di operatori esterni nelle formazioni nazionali e gli scambi di personale, il ravvicinamento delle strutture e del personale interessati, lo sviluppo di un clima di mutua fiduciae una conoscenza reciproca soddisfacente, in particolare dei metodi di azione e delle difficoltà incontrate;
    * un obiettivo di convergenza dell'azione dei formatori ad un livello elevato, nel rispetto delle strategie operative nazionali;
    * un obiettivo di divulgazione, in particolare della normativa e degli strumenti comunitari e internazionali pertinenti.

Contenuto delle misure
1. Il contenuto della formazione e del sostegno operativo, costruito attorno ad una impostazione pluridisciplinare e transnazionale, tiene conto, oltre che degli aspetti di sicurezza, dei problemi dello scambio di informazioni, in particolare tecniche e strategiche, e dell'assistenza tecnica e scientifica.
2. L'attuazione di scambi di informazioni a livello comunitario riguarda in particolare le metodologie di controllo e di analisi per valutare:
a) l'impatto economico e finanziario della contraffazione monetaria;
b) il funzionamento delle banche dati;
c) l'utilizzo di strumenti di individuazione attraverso, in particolare, applicazioni informatiche;
d) i metodi di inchiesta e di indagine;
e) l'assistenza scientifica (in particolare banche dati scientifici e vigilanza tecnologica/monitoraggio delle novità);
f) il funzionamento dei sistemi di allarme rapido;
g) le questioni connesse come l'importanza dell'obbligo di comunicazione ;
h) la protezione dei dati personali;
i) i diversi aspetti della cooperazione;
j) la protezione dell'euro all'esterno dell'Unione;
k) le attività di ricerca;
l) la messa a disposizione di competenze operative specialistiche.
Tali scambi di informazioni possono tradursi in diverse misure, quali l'organizzazione di workshop, incontri e seminari e una politica mirata di tirocini e scambi di personale.
3. L'assistenza tecnica, scientifica e operativa riguarda in particolare:
a) qualsiasi misura che consenta di costituire a livello comunitario strumenti pedagogici (raccolte della legislazione dell'Unione Europea, bollettino di informazione, manuali pratici, glossari e lessici, biblioteche di dati, in particolare in materia di assistenza scientifica, sorveglianza tecnologica) o applicazioni di sostegno informatiche (quali software);
b) realizzazione di studi aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale;
c) sviluppo di strumenti e di metodi tecnicvi di sostegno all'attività di individuazione a livello comunitario.

DESTINATARI
  
1. Destinatari delle azioni saranno in particolare:
a) i servizi competenti all'individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia e le amministrazioni finanziarie in funzionale delle varie competenze sul piano nazionale;
b) il personale dei servizi di informazione;
c) i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle Zecche e degli altri intermediari finanziari (in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari);
d) i rappresentanti delle banche commerciali (in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari);
e) i magistrati e i giuristi specializzati in questo settore;
f) qualsiasi altro organo o gruppo professionale interessato (quali le camere di commercio e di industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri).
Oltre al contributo della Commissione, saranno invitati a contribuire alla realizzazione degli obiettivi del programma di azione comunitario, attingendo alle rispettive conoscenze tecniche:
a) le banche centrali nazionali e la BCE, tra l'altro per quanto riguarda il sistema di monitoraggio delle contraffazioni (SMC);
b) i Centri di analisi nazionali (CAN) e i Centri Nazionali di analisi delle monete (CNAC);
c) il Centro tecnico e scientifico europeo (CTSE) e le Zecche nazionali;
d) Europol e Interpol;
e) gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all'articolo 12 della convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929, nonche' gli altri servizi specializzati nella prevenzione, individuazione e repressione della contraffazione monetaria;
f) le strutture speciualizzate, ad esempio, in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, gli stampatori e gli incisori;
g) qualsiasi altro organismo in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, quelli di paesi terzi e, in particolare, di paesi candidati all'adesione.

 
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